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Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni

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Riduzione IMU del 50% per immobili concessi in comodato gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che lo usa come abitazione principale. 
L’agevolazione comporta la riduzione al 50% della base imponibile dell’alloggio, e delle relative pertinenze, ai fini del calcolo dell’IMU.



A chi è rivolto

Proprietari di alloggi concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado.

Descrizione

Riduzione IMU del 50% per immobili concessi in comodato gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che lo usa come abitazione principale. 
L’agevolazione comporta la riduzione al 50% della base imponibile dell’alloggio, e delle relative pertinenze, ai fini del calcolo dell’IMU.


Come fare

L’agevolazione comporta la riduzione al 50% della base imponibile dell’alloggio, e delle relative pertinenze, ai fini del calcolo dell’IMU. In pratica si ha il dimezzamento dell’imposta per il periodo di sussistenza dei requisiti.
Il contratto va registrato una sola volta e non si deve rinnovare ogni anno. Se cambia il comodatario va registrato un nuovo contratto.
Prima della registrazione del Contratto verificate di possedere effettivamente i requisiti!


Il comodante che ritiene di aver diritto al beneficio , è tenuto a dichiarare ciò presentando all’Ufficio tributi entro il 30 giugno dell'anno di registazione del contratto di comodato la dichiarazione di variazione nella quale indicherà i dati catastali dell’alloggio e delle pertinenze che godono del beneficio e la sua decorrenza e presentando copia  del contratto di Comodato d'uso.


La perdita del beneficio va comunicata con la dichiarazione IMU da presentare entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il beneficio è decaduto.
 

Cosa serve

Per poter beneficiare dell’agevolazione statale occorre rispettare tassativamente i requisiti definiti dall’art. 1, comma 747, lettera c), legge n. 160/2019

  • Requisito 1: rapporto di parentela tra comodante (proprietario dell’alloggio) e comodatario (occupante dell’alloggio). Il comodante (che è tenuto a versare l’IMU) deve essere legato da un rapporto di parentela di primo grado (genitore o figlio) con il comodatario (che non è tenuto a versare l’IMU). Il comodatario deve essere maggiorenne. Il comodante ed il comodatario devono avere la propria residenza anagrafica e dimora abituale nel Comune di Assolo.
  • Requisito 2: limite al numero di alloggi posseduti dal comodante e loro collocazione. Il comodante deve possedere (nel senso che deve essere obbligato al versamento dell’IMU) al massimo due alloggi, e relative pertinenze, sull’intero territorio nazionale ancorché posseduti in quota, entrambi gli alloggi devono essere siti sul territorio del Comune Assolo. Non fa decadere l’agevolazione il possesso di altri immobili (fabbricati, terreni agricoli o aree fabbricabili), ovunque ubicati, purché diversi dagli alloggi, o la titolarità della nuda proprietà su eventuali ulteriori alloggi oltre il limite fissato.
  • Requisito 3: utilizzo degli alloggi. L’alloggio detenuto dal comodatario che lo occupa deve essere utilizzato da questi come propria residenza anagrafica e dimora abituale. L’eventuale ulteriore alloggio posseduto dal comodante nel medesimo Comune Assolo deve essere utilizzato da questi come propria abitazione principale ove vi esercita la residenza anagrafica e dimora abituale sua e del proprio nucleo familiare. Il comodatario non deve essere soggetto passivo d’imposta relativamente all’alloggio occupato (non deve, cioè, essere titolare di quote di possesso). L’agevolazione si estende alla pertinenze entro i limiti fissati dall’art. 1, comma 741, lettera b), legge n. 160/2019.
  • Requisito 4: classificazione catastale degli alloggi. L’agevolazione è esclusa per gli alloggi classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
  • Requisito 5: registrazione del contratto di comodato. Il contratto di comodato d’uso gratuito (sia nel caso di forma scritta che nel caso di forma verbale) deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate. Con la regolare registrazione del contratto il beneficio ha valenza dalla data di stipula del contratto stesso, sempre che siano rispettati tutti gli altri requisiti.
  • Requisito 6: obblighi dichiarativi IMU.
Il beneficio a favore dell’alloggio di proprietà del comodante e concesso al comodatario non si applica nel caso non sia soddisfatto anche uno solo dei requisiti sopra indicati. Analogamente il beneficio decade nel momento in cui viene a mancare, in corso d’anno, anche uno solo dei requisiti sopra indicati. I requisiti vanno verificati in capo al singolo comodante, pertanto, ad esempio, se due genitori sono comproprietari dell’alloggio concesso in comodato al figlio e i requisiti sono posseduti solo da uno dei due (ad esempio perché l’altro genitore possiede un ulteriore alloggio oltre quelli previsti) il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile si applicherà solo alla quota di possesso dell’alloggio in capo al comodante che detiene i requisiti, l’altro genitore, sebbene anch’egli comodante, calcolerà l’imposta nei modi ordinari. Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire dell’aliquota agevolata, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori.

Cosa si ottiene

riduzione al 50% della base imponibile dell’alloggio, e delle relative pertinenze

Tempi e scadenze

30 giugno dell'anno di registazione del contratto di comodato

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Condizioni di servizio

Al fine di poter applicare la presente riduzione cccorre presentare apposita denuncia

Documenti allegati

IMU Modello comunicazione uso gratuito con contratto registrato art 16 comma 1 (35,98 KB)
IMU Modello comunicazione uso gratuito con contratto registrato

Contatti

Contatti generali
Argomenti:Pagina aggiornata il 05/12/2023


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