Rilevata la presenza all’interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti e insetti di varia natura;
RILEVATO che l’avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale insorgenza di
patologie a carattere sanitario;
RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l’igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell’ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell’uomo;opportuno adottare un provvedimento per un’opera di pulizia da rovi, sterpaglie, erbe spontanee, fieno e materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili;
Entro il termine perentorio del 1° giugno 2023:
a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 2, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
Tali situazioni dovranno essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio sino al 31 ottobre 2023.
Per quanto non precisato, si richiamano interamente le prescrizioni
regionali antincendio.
Documenti allegati: