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Ordinanza Sindacale n. 7 del 28/07/2026

Provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, dell'igiene urbana e della salute pubblica. Regolamentazione della detenzione e custodia di cani, ovini e gestione delle colonie feline nel centro abitato.
Data:
Mercoledì, 29 Luglio 2026
Ordinanza Sindacale n. 7 del 28/07/2026

Descrizione

LA SINDACA


RICHIAMATA L’Ordinanza Sindacale N° 12/2020;
VISTE le ripetute segnalazioni, esposti e lamentele da parte dei cittadini relative al degrado igienico-sanitario e ai pericoli causati dalla non corretta gestione degli animali nel territorio comunale;
CONSIDERATO che sussiste la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela della incolumità pubblica dall’aggressione dei cani a causa della non corretta gestione degli stessi da parte dei proprietari e custodi;
CONSIDERATO altresì che la non corretta gestione, la mancata pulizia e l'omessa manutenzione dei ricoveri, dei recinti e delle aree di custodia degli animali generano esalazioni odorose moleste e gravi carenze igienico-sanitarie, con conseguente pregiudizio per la salubrità ambientale, il decoro urbano e la quiete dei residenti;
CONSIDERATO che si sono verificati reiterati episodi di circolazione e ricovero abusivo di all’interno del perimetro del centro abitato, con conseguenti e immediati rischi per la sicurezza stradale, l’incolumità pubblica, l'igiene e la salubrità dei luoghi;
CONSIDERATO che nel centro abitato sono presenti colonie feline spontanee, e che la somministrazione non regolamentata di cibo da parte di privati genera accumulo di rifiuti sul suolo pubblico, cattivi odori, proliferazione di insetti e roditori infestanti, oltre a gravi problemi di convivenza e tensioni tra i residenti;
RILEVATO che tali situazioni sopra descritte creano potenziali e concreti rischi all’incolumità pubblica, alla sicurezza della circolazione stradale, all’igiene urbana e alla salute pubblica;
RITENUTO pertanto necessario e urgente adottare misure idonee e prescrittive volte a regolamentare tassativamente tali situazioni, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e igiene;


ORDINA


SEZIONE I – CANI
Art. 1 – Divieto di vagabondaggio: È fatto divieto assoluto di lasciare liberi, incustoditi o vaganti i cani nelle aree urbane, nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico del territorio del Comune di Assolo.
Art. 2 – Obbligo dei proprietari e custodi: I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani devono custodirli in strutture o proprietà private recintate in modo idoneo da impedirne la fuga; garantire che non accedano autonomamente al centro abitato; condurli tassativamente al guinzaglio nelle aree
pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico; assicurarsi che gli animali siano iscritti all'anagrafe canina regionale e dotati di microchip; adottare ogni misura idonea a evitare pericoli per la circolazione stradale, danni a terzi e problemi igienico-sanitari.
Art. 3 – Pulizia dei ricoveri e prevenzione degli odori: I proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo tassativo di provvedere alla costante, regolare e accurata pulizia, disinfezione e lavaggio dei ricoveri, box, recinti, cortili, giardini o di qualsiasi altra area privata in cui gli animali vengono custoditi. È fatto divieto assoluto di accumulare deiezioni, residui organici o avanzi di cibo che possano generare esalazioni odorose moleste (cattivi odori), proliferazione di mosche, insetti, parassiti e roditori, o comunque compromettere le normali condizioni igienico-sanitarie dei luoghi e la salute pubblica dei vicini e della collettività.
SEZIONE II – OVINI
Art. 1 – Divieto di circolazione: Ai sensi delle vigenti norme del Codice della Strada e di Polizia Veterinaria, è fatto divieto assoluto di far circolare, condurre, far pascolare o abbandonare incustoditi ovini all'interno del centro abitato del comune di Assolo.
Art. 2 – Divieto di ricovero urbano: È vietato l'allevamento e il ricovero, sia stabile che temporaneo, di ovini in cortili, stalle improvvisate, terreni, garage, spazi privati o pubblici situati all’interno del centro abitato del comune di Assolo. I proprietari hanno l’obbligo di custodire tali animali esclusivamente in
strutture idonee e regolarmente censite (dotate di codice aziendale ASL) ubicate fuori dal perimetro urbano, adottando tutte le misure di biosicurezza necessarie a evitare pericoli per la circolazione, danni a terzi e problemi igienico-sanitari.
SEZIONE III – GATTI E COLONIE FELINE
Art. 1 – Riconoscimento e gestione: Le colonie feline presenti nel centro abitato sono protette ai sensi della Legge n. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e dovranno essere censite e gestite in stretta collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL
territorialmente competente e con i referenti/volontari (gattari) formalmente riconosciuti dal Comune. 
Art. 2 – Prescrizioni per la somministrazione di cibo: La somministrazione del cibo ai gatti in stato di libertà è consentita esclusivamente ai referenti autorizzati e solo nei punti di alimentazione individuati o approvati dal Comune, nel tassativo rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Utilizzo esclusivo di contenitori lavabili, rimovibili e non permanenti;
- Divieto assoluto di depositare o lasciare il cibo direttamente sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico;
- Obbligo di rimozione immediata dei residui alimentari non consumati e dei relativi contenitori al termine di ogni pasto;
- Obbligo di mantenere l’area circostante perfettamente pulita, disinfettata e priva di residui organici;
- Divieto di abbandonare imballaggi, scatole, rifiuti e materiali che possano favorire infestazioni di blatte e roditori o compromettere l’igiene e la salute pubblica.
Art. 3 – Monitoraggio e collaborazione: È fatto obbligo ai volontari di segnalare tempestivamente al Comune e alla ASL eventuali criticità sanitarie o demografiche delle colonie e di collaborare attivamente con il Servizio Veterinario per le campagne di sterilizzazione, cura e controllo sanitario.
DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI
Salvo che il fatto costituisca più grave reato (con particolare riferimento agli artt. 650, 672 c.p. o alle norme del Codice della Strada), le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), secondo le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’organo accertatore, oltre all'applicazione della sanzione monetaria, intima ai trasgressori l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, la pulizia dei siti o lo sgombero degli animali non autorizzati nel centro abitato.
L’Amministrazione Comunale si riserva, in caso di inottemperanza, di procedere all’esecuzione d’ufficio a spese dei contravventori, ferme restando le responsabilità penali.
NOTIFICA E PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza:
- È resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio online del comune di Assolo ed entra in vigore immediatamente dalla data di pubblicazione;
- Viene trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla Stazione Carabinieri territorialmente competente e al Servizio Veterinario della ASL.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La Sindaca

Antonietta Sedda




- In allegato Ordinanza Sindacale
- Mappa limiti centro abitato



Documenti allegati

A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

29/07/2026 13:54




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