A tutti i possessori di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli
L'imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
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Il contribuente è tenuto sia al pagamento dell'imposta sia, in alcuni casi, alla presentazione della dichiarazione. I casi in cui deve essere presentata la dichiarazione ed il modello da utilizzare sono previsti dalla legge.
Il servizio produce un F24 che il contribuente può utilizzare per il pagamento
L'Imu può essere assolta in due rate, la prima entro il 16 giugno, la seconda, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, entro il 16 dicembre di ciascun anno
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